Effetti del patteggiamento nel giudizio civile
- norbertosalza
- 1 set 2018
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La Corte di Cassazione - sezione Civile - ribadisce l’ormai consolidato orientamento per cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cpp può costituire elemento di prova per il giudice del giudizio civile sul presupposto che l’imputato non ha contestato il fatto e la propria responsabilità accettando una determinata condanna e chiedendone o consentendone l’applicazione.
La Corte di Cassazione (sentenza del 6 agosto 2018 n. 20562) ha, sulla base del suindicato principio, confermato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce riguardo il licenziamento di un impiegato dell’Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 81 e 609 bis cod. pen. commesso in danno di una quindicenne.
Il soggetto che sia intenzionato a richiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cpp (patteggiamento) dovrà dunque tenere presente non solo le conseguenze dirette di tale provvedimento ma ben valutare anche le possibili ripercussioni in un futuro giudizio civile.
Tale interpretazione data dalla Suprema Corte – settore civile –,se è in grado di velocizzare l’accertamento dei fatti in ambito civilistico, può però disincentivare il ricorso alla applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).
Anche in tal caso un ruolo fondamentale è svolto dal difensore di fiducia dell’imputato che deve correttamente illustrare al proprio assistito le ripercussioni di ogni scelta processuale anche alla luce degli sviluppi della recente giurisprudenza di legittimità.
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