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Omesso versamento dell’IVA ed assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta

La Suprema Corte ha indicato in quali casi la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta costituisca una causa di esclusione della responsabilità penale



Non risponde del reato di omesso versamento dell’IVA l’imputato che invoca la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta. A tal fine è necessario che offra la prova della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda e l’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (ad esempio dimostrando di aver attuato tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale).

La Corte di Cassazione (sentenza del 28 marzo 2018 n. 37089) ha, sulla base del suindicato principio, annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la colpevolezza dell’imputato ritendendo non ricorrente la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta.

La Suprema Corte ha peraltro evidenziato, come da costante e condiviso indirizzo ermeneutico, che il giudice di appello che riformi integralmente la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo di redigere una motivazione cd. rafforzata, ossia di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.


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