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Tardività querela

Tribunale di Milano, Giudice dell’Udienza Preliminare, 13 settembre 2017, n. 1782



Il GUP del Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intempestività della querela in quanto non può lasciarsi alla discrezionalità della persona offesa la individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine per la proposizione della querela.

La Compagnia di Assicurazione, persona offesa, depositava atto di querela per i reati di cui all’art. 642 c.p. entro i tre mesi dalla ricezione di una relazione sulla attività investigativa svolta da un proprio accertatore. Dagli atti allegati alla querela risultava che l’attività investigativa era stata conclusa sei mesi prima la data del timbro di ricezione della Compagnia di Assicurazione denunciante.

Il Giudice ha accolto l’eccezione proposta dal difensore dell’imputato evidenziando come gli accertamenti che la persona offesa può svolgere al fine di acquisire una contezza piena del fatto di reato da potersi determinare a esercitare il diritto di querela possono comportare una dilazione per il tempo strettamente necessario al compimento di tali attività non potendosi lasciare ad una iniziativa (o meglio alla inerzia) di una parte, la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato (Cass. 22 dicembre 2014, n. 17104). Chiaro è dunque il principio che non può lasciarsi alla discrezionalità della persona offesa la individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine.


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